Ti sei da poco trasferito in Germania e vuoi sapere quali siano i principali adempimenti fiscali a cui prestare attenzione? L’articolo che segue fa al caso tuo.

6 Aprile 2025

L´articolo 1 del testo sulle imposte dirette tedesco (Einkommensteuergesetz) recita: “Le persone fisiche residenti o che soggiornino abitualmente nel territorio nazionale sono assoggettate illimitatamente all´imposta sui redditi” (trad.d.R). Si è quindi soggetti passivi d’imposta se la persona fisica ha un domicilio o la residenza nel paese, più precisamente può disporre di un qualsiasi alloggio (indipendentemente dalle dimensioni es. una camera singola in un appartamento) oppure si soggiorna per un periodo di tempo (generalmente superiore ai sei mesi) sul territorio nazionale. Al verificarsi di una delle suddette situazioni si diventa soggetti passivi d’imposta con conseguente imposizione (Veranlagung) di tutti i redditi prodotti (cosiddetto “Welteinkommensprinzip”). 

Essere soggetti passivi di imposta non significa automaticamente dover presentare una dichiarazione fiscale all’ufficio tasse (Finanzamt).

È bene quindi essere consapevoli dei diversi redditi che si percepiscono prima di inoltrarsi nelle differenti modalità di “riscossione” delle imposte.

Se ti sei appena trasferito in Germania e hai in mano un contratto di lavoro percepirai redditi da lavoro dipendente (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit). Sarà allora il tuo datore di lavoro a doversi occupare della riscossione “alla fonte” delle imposte (Lohnsteuer). Tu dovrai solamente prestare attenzione alla tua “Lohnsteuerklasse” (categoria fiscale). Queste vanno dalla 1 alla 6.  La “Steuerklasse 1”, ad esempio, è la più appropriata per celibi senza figli. Me ecco qui una descrizione più dettagliata delle differenti “categorie”:

 

  • 1: celibe, nubile, separato/a (solo nell’anno successivo alla separazione, divorziato/a, vedovo/a nel secondo anno successivo alla morte del coniuge);
  • 2: lavoratore – non coniugato/a o separato/a - con figli a carico;
  • 3 e 5: le due classi vanno utilizzate “in coppia”. Il coniuge A utilizza la 3 mentre il coniuge B dovrà utilizzare la classe 5. Il carico fiscale relativo sarà differente: maggiore per il coniuge con la classe 3, minore per quello con la classe 5;
  • 4: per coniugi, senza “differenziazione” come nel caso dell’utilizzo delle classi 3 e 5;
  • 6: lavoratore con più di una occupazione dipendente.

 

La riscossione secondo le differenti “categorie” non tiene conto – se non parzialmente – della tua condizione contributiva generale (es. numero di figli a carico, spese mediche) oppure della superiore od inferiore capacità contributiva a causa di altri redditi (es. redditi percepiti all’estero). Per questo motivo è consigliabile (in alcuni casi obbligatorio) presentare una dichiarazione dei redditi (Einkommensteuererklaerung), nella quale sarà possibile includere tutte le spese deducibili secondo la normativa vigente e procedere ad un calcolo più preciso dell’imposta dovuta. Il calcolo produrrà in alternativa un rimborso o un ulteriore pagamento al fisco

Ma cosa succede se il trasferimento non avviene ad inizio anno e si è già percepito un reddito in Italia?

Per poter approfondire l’argomento dobbiamo presentare un nuovo concetto: il “Progressionsvorbehalt” ovvero la riserva di progressività. I redditi da lavoro percepiti in Italia potrebbero essere “esenti” in Germania secondo la convezione sulla doppia imposizione italo-tedesca, ma allo stesso tempo rappresentare un indicatore di capacità contributiva (significa che l’autorità fiscale percepisce che siamo più ricchi di quanto è evidente dal “cedolino” tedesco e quindi la nostra aliquota dovrebbe essere più alta di quella effettivamente applicata dal nostro datore di lavoro). Grazie alla presentazione della dichiarazione fiscale è possibile sanare questa situazione transitoria e pervenire ad un calcolo finale delle imposte dovute.

Nota Bene: non sempre i redditi da lavoro percepiti all’estero sono esenti e/o non sempre devono essere inclusi nella “riversa di progressività”.  

Cosa succede se scelto di mettermi in proprio?

Se sei un lavoratore autonomo e quindi soggetto a rischio di impresa percepirai redditi da libera professione (Einkünfte aus selbstständiger Arbeit) o di impresa (Einkünfte aus Gewerbebetrieb). Il reddito da libera professione ha un leggero “vantaggio” – nei fatti non è soggetto all’imposta sul reddito d’impresa (Gewerbesteuer). Questo vantaggio si riduce o si azzera se l’aliquota comunale è pari o inferiore al 380%. Si percepiscono redditi da libera professione esercitando attività a sfondo scientifico, artistico, letterario, didattico. Nello specifico: medici, veterinari, avvocati, dottori commercialisti, architetti, giornalisti, traduttori e interpreti sono considerati liberi professionisti. Chi invece non esercita una libera professione, ma allo stesso tempo è un lavoratore autonomo percepirà redditi d’impresa. 

Il pagamento delle imposte avviene attraverso gli acconti trimestrali e il conguaglio finale in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Da non dimenticare sono anche gli obblighi IVA (Umsatzsteuer) – sarà quindi necessario presentare una dichiarazione annuale IVA oltre alle liquidazioni periodiche (Umsatzsteuervoranmeldungen).

 

Il presente articolo ha esclusivamente fini divulgativi. Se hai domande o desideri una consulenza personalizzata contattami.

Leonardo Pinelli

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